Precisato che l’Amministrazione si è limitata alla costituzione in giudizio con atto di mera forma senza svolgere difese, va evidenziato che non ha ricevuto nessuna contestazione quanto sostenuto dal ricorrente con il primo motivo, vale a dire che dalla documentazione rilasciata dalla competente Procura della Repubblica non risultano i procedimenti penali o condanne relativi ai titoli di reato elencati in provvedimento.
La documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno di tali argomentazioni non è stata d’altra parte contrastata con la produzione, da parte dell’amministrazione, di elementi a sostegno del ben più cospicuo quadro delineato in provvedimento. I “pregiudizi di polizia” consistono, d’altronde, in una mera elencazione di titoli di reato, senza alcun riferimento a procedimenti penali avviati sulla loro base e ai fatti concretamente attribuiti al ricorrente.
tar pescara
Art. 1. Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Art. 2. Foglio di via obbligatorio
1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.
La cosa buffa di questa sentenza è che ha fatto stringere una pace temporanea tra l'edizione locale de il tempo, quotidiano magistrofobo, e il Questore spesso criticato da tale pubblicazione.
Fatto sta che dal dispositivo si deduce che la Questura era totalmente disinteressata al caso.
Ma per quale motivo ?
Per emettere un foglio di via non c'è bisogno di procedimenti giudiziari nè di condanne.
Sarebbe bastata la testimonianza dei poliziotti che avrebbero ravvisato comportamenti pericolosi al di fuori del territorio di residenza.
Verrebbe da pensare che quel giorno magari gli agenti non fossero disponibili o forse trasferiti in altra sede e quindi impossibilitati a partecipare all'udienza.
Ma se questo fosse il caso, immagino avrebbero potuto inviare relazioni di servizio tramite un difensore.
Pare invece che nessuno si sia presentato.
L'unica ipotesi ragionevole è che il soggetto abbia provocato disagi all'ordine pubblico all'interno del territorio di residenza.
E quindi c'era poco da opporre.
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