mercoledì 3 aprile 2013

Buon governo

Ovviamente le forze dell'ordine e qualche purista della razza, storceranno il naso .
Però questa è una sentenza umana, e logica anche :


Questo sistema ruota attorno alla previsione normativa di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 286/98, dalla cui lettura si desume che l’amministrazione, nell’ambito del procedimento diretto al rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo è chiamata a compiere una concreta valutazione in ordine alla pericolosità dello straniero, che non può dipendere dal rigido automatismo stabilito dall’articolo 26, comma 7 bis dello stesso decreto.
Il sistema di tutela rafforzata deve, però, ad avviso del Collegio, operare, per evidenti ragioni di eguaglianza sostanziale di trattamento, anche nei riguardi degli stranieri i quali, pur avendo precedentemente inoltrato domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, si trovano nella ben diversa condizione di soggetti aventi titolo al permesso per lungo soggiornanti nel territorio dello Stato, il che implica la sussistenza di elementi di collegamento con il suolo nazionale e di integrazione sociale che non possono essere recisi solo a causa di condanne risalenti nel tempo, come nella specie.
La P.a. è tenuta dunque a fare buon governo di questi principi e , nella concomitante sussistenza di un procedimento di rilascio di un permesso di lungo soggiorno, non può legittimamente negare il rinnovo del titolo di soggiorno applicando il rigoroso automatismo previsto dall’articolo 26, comma 7 bis del d.lvo 286/98.

TAR Lecce

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