Però questa è una sentenza umana, e logica anche :
Questo sistema ruota attorno alla previsione normativa
di cui all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 286/98, dalla cui
lettura si desume che l’amministrazione, nell’ambito del procedimento diretto
al rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo è chiamata a
compiere una concreta valutazione in ordine alla pericolosità dello straniero,
che non può dipendere dal rigido automatismo stabilito dall’articolo 26, comma
7 bis dello stesso decreto.
Il sistema di tutela rafforzata deve, però, ad avviso
del Collegio, operare, per evidenti ragioni di eguaglianza sostanziale di
trattamento, anche nei riguardi degli stranieri i quali, pur avendo
precedentemente inoltrato domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno per
lavoro autonomo, si trovano nella ben diversa condizione di soggetti aventi
titolo al permesso per lungo soggiornanti nel territorio dello Stato, il che
implica la sussistenza di elementi di collegamento con il suolo nazionale e di
integrazione sociale che non possono essere recisi solo a causa di condanne
risalenti nel tempo, come nella specie.
La P.a. è tenuta dunque a fare buon governo di questi
principi e , nella concomitante sussistenza di un procedimento di rilascio di
un permesso di lungo soggiorno, non può legittimamente negare il rinnovo del
titolo di soggiorno applicando il rigoroso automatismo previsto dall’articolo
26, comma 7 bis del d.lvo 286/98.
TAR Lecce
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