martedì 28 febbraio 2012

Informatori, notizie confidenziali e segreto di polizia

Il poliziotto, ai fini delle indagini, deve avere la capacita’ di riuscire a raccogliere dati utili da qualsiasi espressione e comportamento posto in essere dai protagonisti del caso criminale ; ed egli, per poter riuscire ad apprendere cio’ che appartiene al sistema di vita di questa diversa comunita’, deve essere in grado di comunicare con l’ambiente criminale nel quale ha la pretesa di penetrare e dal quale vuole acquisire informazioni .


Per quanto concerne la gestione del rapporto confidenziale, il poliziotto deve, poi, essere attento a certe condotte di favore che, per la confidenza instauratasi con l’informatore, potrebbero anche apparire naturali ma che integrano, piuttosto, azioni di favoreggiamento .


La peculiarita’ del rapporto puo’ far sorgere una “solidarieta’ anomala” con il confidente, che esorbita dal compito istituzionale della polizia giudiziaria .
Non va dimenticato che il reato di favoreggiamento personale puo’ realizzarsi attraverso qualunque comportamento, positivo o negativo, diretto o indiretto, purche’ idoneo ad intralciare le investigazioni o le ricerche : e’ un reato di pericolo a forma libera, che si consuma indipendentemente, dal conseguimento dell’aiuto .


L’aiuto puo’ concretizzarsi pure in un comportamento omissivo ; pertanto, la condotta criminosa puo’ essere integrata dal silenzio, dalla reticenza, dal rifiuto di fornire notizie all’autorita’ .


L’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria, dunque nel prestare al confidente quella anzidetta “solidarieta’ anomala”, oltrepassando i limiti dei suoi compiti istituzionali, potrebbe varcare la soglia non solo del reato di favoreggiamento personale, bensi’ quella piu’ grave del concorso nel reato principale .


Vittorio Pisani con prefazione di Giuseppe Riccio Edizioni Giuffre'



Sono parole che lette a cinque anni dalla stesura del testo, e alla luce di quanto avvenuto, risuonano come una sciabolata nel cuore, e pero’ al tempo stesso denotano una profonda conoscenza da parte dell’autore, della materia trattata e dei limiti imposti, anche se a tratti nebulosi, al proprio raggio d’azione .

Si e’ molto favoleggiato, soprattutto certa stampa lo ha fatto, sull’ossessione del dott. Pisani circa il ruolo dei confidenti nell’ambito di indagini, e sul suo personale rapporto con questi, in particolare con Salvatore Lo Russo .
Credo che pochi si siano presi la briga di andare a leggere quanto esposto al riguardo, dal capo della mobile stessa, altrimenti avrebbero rilevato come l’argomento occupi si’ un posto di rilievo, ma non fondamentale all’interno del libro .

L’autore, spinto dall’esigenza di voler coprire un vuoto normativo sulla testimonianza indiretta, che ruota attorno all’articolo 203 del codice di procedura penale, percorre l’iter storico , temporale e geografico, che porta alla definizione della figura giuridica del confidente e ne traccia la relazione con quella del testimone .
In questo quadro, l’attivita’ dell’operatore di polizia giudiziaria, di concerto e funzionale a quella del magistrato inquirente, svolge un ruolo vitale, non solo per la raccolta, filtrazione ed elaborazione dati , ma per la locazione giuridica dell’apporto dato dall’informatore .

L’opera e’ il risultato di un’ intensa attivita’ di ricerca basata sulla propria esperienza personale di investigatore e su un’ampio ventaglio di letteratura giurisprudenziale .
Oltre a costituire un punto di riferimento nel campo specifico, di analisi della situazione legislativa attuale, e di proposta evolutiva di tematiche che hanno come oggetto il ruolo del confidente e il suo rapporto con l’organo di polizia giudiziaria che deve gestirne le rivelazioni rispettando il segreto, base per la ricerca di fonti di prova, questo trattato aiuta coloro che lo conoscono solo per averne sentito parlare, a delineare la personalita’ dell’autore, troppo spesso descritto dai suoi denigratori, come personaggio taciturno, accentratore e a tratti dispotico .

Il Vittorio Pisani che questo libro ci consegna, e’ una persona estremamente attenta al dettaglio e alle implicazioni pratiche del suo utilizzo, abile nell’inquadrare gli eventi anche in ambiti a cui essi non appartengono, per poi analizzarli e consegnare all’interlocutore di turno, valutazioni espresse su basi scientifiche , conscio del margine di errore al quale si puo’ andare incontro a causa di leggerezze e limiti imposti dalla natura umana .
E’ un uomo insomma di grande acume e visione, consapevole del suo ruolo e dei doveri a cui egli, per sua stessa volonta’, si e’ sottoposto .
Cio’ sicuramente non e’ sufficiente a stabilire con certezza se egli sia colpevole o innocente dei reati contestatigli, come invece espresso nell’ordinanza emessa dall’allora procuratore di Napoli in cui si faceva riferimento ad una sua intervista volta, secondo l’accusa, ad assicurarsi una certa immunita’ anticipata, ma deve essere di monito per coloro che lo hanno portato alla sbarra, ad agire con criterio e scientificita’, nonche’onesta’ intellettuale e correttezza, per accertarne le effettive ed eventuali responsabilita’ oggettive, in qualsiasi forma e tipo di attivita’ criminale in cui egli possa essere coinvolto .

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