con decisione del 28/5/2012 nell'accogliere il ricorso
proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale - DDA - avverso il rigetto da parte del GIP distrettuale
della richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei
confronti di "OMISSIS", ha dato espressamente atto che " ...gli
elementi emersi dalle indagini sui quali la pubblica accusa fonda la
richiesta cautelare - quelli sintomatici del favoreggiamento - sono
in sostanza tre: il viaggio in Austria del gennaio 2009 che si assume
effettuato al fine di erogare una prestazione sanitaria a "OMISSIS"
che in quel momento si trovava latitante, la conversazione del 14
febbraio con il cugino omonimo che gli chiede di 'procurare' un
cardiologo allo "OMISSIS"; la conversazione del maggio successivo
captata in auto con la moglie nel corso della quale il "OMISSIS"
mostra di conoscere che lo "OMISSIS" ha trascorso un periodo della
latitanza 'al confine tra Italia e 1' Austria, e che soffre di
patologie cardiache, e ammette di aver provveduto a curarlo,
procurandogli un cardiologo.
decreto scioglimento consiglio comunale Grazzanise marzo 2013
Rilevato che, ai fini del decidere, è necessario acquisire agli atti del giudizio, in forma integrale, gli atti istruttori, sulla base dei quali è stato emanato il provvedimento impugnato;
Ritenuto, di conseguenza, di ordinare all’amministrazione il deposito di tutti gli atti e documenti in base ai quali è stato emanato il decreto impugnato e, in particolare:
...f) il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di data e numero ignoti
....Precisato che tutti i suddetti documenti vanno depositati in versione integrale e privi di omissis, fermo il rispetto delle cautele imposte dalla natura classificata del testo che l’Amministrazione è tenuta ad osservare;
Considerato, infatti, che i provvedimenti di cui sopra sono documenti classificati come “Riservati” ai sensi dell’art. 42, L. n. 124 del 2007, “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”;
Ricordato che la conservazione e l’ostensione degli stessi alle altre parti del giudizio sono sottoposti alle cautele di cui al comma 8 dell’art. 42 della ridetta L. n. 124 del 2007;
.... Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Dà atto che i provvedimenti stessi costituiscono documenti classificati “Riservato” ai sensi dell’art. 42, L. n. 124 del 2007, “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” e, pertanto, sono sottoposti, nella conservazione e nell’ostensione alle parti del giudizio, alle cautele di cui al comma 8 dello stesso art. 42, L. n. 124 del 2007.
Rammenta che la conoscenza di tali atti, ai sensi dell’art. 262 c.p., è circoscritta allo stretto ambito processuale. Fissa, per l’ulteriore trattazione del merito, l’udienza pubblica del 16 ottobre 2019.
TAR Lazio Ricorso 4938/2013 Ordinanza Collegiale Marzo 2019
Il modo quasi casuale con il quale i carabinieri scoprirono del viaggio in Austria porta ad escludere un ruolo diretto dei servizi segreti nella vicenda. La meticolosità con la quale Enrico Parente cercò di camuffare l'obiettivo della trasferta, in perfetto stile 007, ha lasciato ampio spazio agli interrogativi della stampa.
Difficilmente il ricorso verrà portato a termine dal momento che l'interesse pare oramai scemato. Sarebbe interessante comunque conoscere la procedura seguita per permettere ai richiedenti e ai loro difensori di consultare la documentazione che comprenderebbe una relazione dei servizi segreti. Presumibilmente sotto il controllo di telecamere e previa perquisizione in modo da escludere la presenza di dispositivi di registrazione video.
Risulta interessante il fatto che a distanza di anni, e dopo il decesso del protagonista principale, rimanga il segreto sul materiale utile al ricorso.
Evidentemente gli ambienti scandagliati e i personaggi d'interesse sono tuttora vivi e attivi attraverso ramificazioni di vario tipo.
E' possibile, come ipotizzato da testate locali, che vi siano stati contatti diretti tra il sindaco di Grazzanise ed appartenenti ai servizi segreti. Il ruolo a tutto campo di amministratore esercitato da Parente esigeva un approccio ravvicinato. Lo scenario che lo vide protagonista rende anche ragione dei rischi, sotto il profilo giudiziario, ai quali vengono esposti i funzionari dei servizi e i loro interlocutori nelle forze dell'ordine nel corso di una ricerca informativa mirata e svolta attraverso scambi.
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