In siffatta prospettiva appare non ragionevole e comunque non adeguatamente motivata l'inflizione all'odierno ricorrente della massima sanzione, e ciò in considerazione delle molteplici circostanze che avrebbero consigliato una più attenta e motivata ponderazione, che tenesse conto dei precedenti di carriera del militare, tutti pienamente commendevoli; della giovane età e dell’inesperienza al momento dei fatti a lui addebitati (era al suo primo anno di servizio); della particolare tenuità del rilievo penale dei fatti, la quale, sebbene non direttamente influente sul piano delle conseguenze disciplinari, concorre nella valutazione della rilevanza dei fatti; della concessione in sede penale dei benefici della non menzione della condanna nel casellario giudiziario e della sospensione condizionale della pena.
Tale ultima circostanza appare di particolare rilievo in considerazione del fatto che la “Guida Tecnica” contenente le “norme e le procedure disciplinari”, predisposta dal Ministero della Difesa, nel dettare i criteri applicativi della “rimozione”, prevede - al punto 4, lettera b - che “la stessa è applicabile in via amministrativa solo se al condannato non è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena principale”.
Né pare potersi sostenere, in ragione della consistenza dei fatti accertati, che il provvedimento disciplinare debba intendersi, in sostanza, legittimamente motivato "in re ipsa", perché conseguente a condotta posta in essere in assoluto spregio ai doveri specifici del militare appartenente al Corpo ed al prestigio di quest'ultimo.
Infatti, pur non potendosi disconoscere la particolare gravità del fatto, non pare legittima, nel contesto dell’ampia gradazione di sanzioni applicabili, la formulazione di un giudizio che ponga in correlazione la natura dei fatti ascritti con la particolare funzione rivestita dall'agente, per motivare con ciò solo l’irrogazione della massima sanzione della rimozione dal corpo di appartenenza.
TAR Torino
Ho sempre detto che per essere uno sbirro bravo, bisogna essere prima un buon ladro .
Letta sulle agenzie, la notizia sembrava un po' buffa .
Ma andandosi a leggere le motivazioni della sentenza, il ragionamento e' molto fine e logico .
Innanzitutto mette in risalto come, a parte lo svarione di non aver tenuto da conto la guida tecnica del Ministero della Difesa, la giustizia militare (quella dell'Arma in questo caso), ragioni un po' a compartimenti stagni, senza tenere conto del valore complessivo della persona in esame, non concedendole attenuanti .
E poi mette in evidenza come, non essendo il comportamento posto in essere dal carabiniere, in manifesta opposizione al giuramento prestato, i termini del giuramento stesso, non sono cosi' chiari e lineari .
Non credo ci sia la necessita', come si vocifera da piu' parti, di smilitarizzare l'Arma, ma sarebbe opportuno che essa facesse effettivamente parte dell'Italia, con i fatti e non solo a parole .
I militari dovrebbero smettere di costituire un mondo a parte .
* Il titolo del post non vuole essere offensivo per il soggetto in questione ne' per i carabinieri in generale .
E' il mio solito stile goliardico ^_^
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